L’articolo 82.5 del Codice del Terzo Settore dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per gli Enti del Terzo Settore, in particolare APS e ODV.
In virtù di quanto previsto dall’articolo 104.1 del Codice, e come confermato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale esenzione è già immediatamente esecutiva, per quanto non sia stato ancora istituito il Registro Unico e varato il Decreto attuativo fiscale.